Conferimento dati personali: non è una questione di stile

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Quanto volte troviamo nelle informative privacy alcune formule di stile se non decisamente criptiche addirittura confondenti quando si parla del conferimento dei dati personali?
Un esempio su tutti: “Il conferimento dei dati è facoltativo ma in caso di mancato conferimento non sarà possibile…” stride già da un punto di vista logico, figurarsi dunque da una prospettiva giuridica. Difficilmente infatti una formula di questo genere può rispondere all’obbligo di rendere le informazioni agli interessati con un linguaggio semplice e chiaro.

conferimento dati personail
Obbligo, facoltà, conseguenze…

Dove si va a collocare il peccato originale di questa confusa formulazione? Facendo un po’ di archeoprivacy, si trova così il vecchio e abrogato art. 13 del Codice Privacy che imponeva di informare l’interessato circa “la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati“. Ma il GDPR, invece, fra le informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l’interessato prescrive quanto segue:

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati; “

(art. 13.2 lett. e) GDPR)

ponendo così al centro prima di tutto l’elemento informativo dell’obbligo di conferimento. Obbligo che trova la propria fonte nel contratto, nella legge o nell’applicazione di misure precontrattuali e in ragione del quale occorre rendere ulteriori informazioni.

Ciò che rileva è dunque la presenza di una base giuridica idonea a far sussistere l’obbligo di conferimento dei dati personali: esecuzione di un contratto o di misure precontrattuali (art. 6.1 lett. b) GDPR), oppure obbligo di legge (art. 6.1 lett. c) GDPR).

Dopodiché, se l’interessato è soggetto ad un obbligo legale o contrattuale di fornire i propri dati personali il titolare dovrà precisare nell’informativa quali dati vengono richiesti e le conseguenze di una mancata comunicazione a riguardo.

Obbligo di conferimento dei dati personali

Porre l’interessato nella posizione di saper distinguere chiaramente se e per quali dati sussiste un obbligo di conferimento è dunque un presupposto necessario ed ineliminabile. Un esempio emblematico viene offerto dai moduli online, attraverso i quali è possibile raccogliere contemporaneamente sia dati il cui conferimento è obbligatorio, sia dati il cui conferimento è facoltativo. La soluzione a riguardo è contrassegnare quali campi sono richiesti e per quale motivo (solitamente, necessità collegate ad un contratto), nonché indicare le conseguenze della mancata compilazione. Su questo secondo punto è sufficiente anche un pop-up di allerta per cui viene segnalato “impossibile proseguire con il modulo”.

Perchè questo obbligo informativo?

Ragionando in modo più generale, la norma richiede che le conseguenze debbano essere correttamente presentate all’interessato in modo chiaro affinché questi possa essere libero di valutare in autonomia se e come conferire i propri dati personali in risposta a tale obbligo legale o contrattuale. Ed essere in grado di poter soppesare le conseguenze derivanti tanto dall’atto di conferire i dati quanto dal mancato conferimento. Ma per fare questo, ovviamente, è indispensabile che le informazioni richieste dalla norma siano fornite in modo tanto completo per i contenuti quanto trasparente per le modalità.

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